Roma - Interpellanza 2-00875
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Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per sapere – premesso che:
l’espansione del modello della cosiddetta «fast fashion» – fondato sul consumo accelerato di capi a basso costo e di breve durata – genera ricadute critiche sul piano ambientale e sociale; tali prodotti, per la prevalenza di fibre miste e la scarsa qualità, risultano nella maggior parte dei casi difficilmente riutilizzabili e difficilmente riciclabili attraverso le filiere fiber-to-fiber;
è tuttavia possibile favorire la ricerca e lo sviluppo, anche sostenendo start up e imprese innovative, di destinazioni alternative, quali il riutilizzo in edilizia, arredamento e isolamento, nonché il loro impiego in processi energetici, per la produzione di biogas, idrogeno o syngas per il settore chimico (aggiunta la possibilità di produrre «gas sintetici», precursori di polimeri), oltre il solo riciclo tessile;
l’attuale quadro normativo italiano, in particolare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (punti 8.4.4 e 8.9.4b) limita i requisiti per la classificazione di un rifiuto tessile come materia prima secondaria esclusivamente all’industria tessile. Questa restrizione esclude la possibilità di valorizzare il rifiuto tessile in filiere diverse, come la produzione di biocarburanti e materie prime seconde per la chimica e l’energia, mantenendo tali materiali classificati come rifiuti a tutti gli effetti;
a livello europeo, la revisione della direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto l’Epr obbligatorio per il tessile e ha affidato al Joint research centre (Jrc) della Commissione lo sviluppo di criteri armonizzati di «End of Waste»; nelle more del completamento di tale percorso l’Italia può avviare un confronto con le istituzioni europee e predisporre sin d’ora gli strumenti normativi nazionali necessari a colmare le lacune esistenti, in coerenza con i futuri criteri armonizzati;
la normativa vigente, segnatamente l’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28 del 2011 e l’allegato II alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce la biomassa ammissibile per la produzione di energia includendo rifiuti vegetali agricoli e forestali, dell’industria alimentare, di legno e di sughero. Il rifiuto tessile è escluso da tale elenco e non è assimilato ad altre frazioni organiche. Questa esclusione comporta che qualsiasi impianto che lo utilizzi per produrre biogas ricada nella disciplina generale dei rifiuti, con oneri autorizzativi che ne compromettono la sostenibilità economica;
secondo studi e dati degli operatori del settore, il potenziale energetico del rifiuto tessile sarebbe significativo e più in grado di servire diversi usi finali dell’energia rispetto al recupero mediante termovalorizzazione, anche a parità di emissioni di CO2;
analogamente non esiste alcun meccanismo incentivante gestito dal Gestore dei servizi energetici per i biocarburanti da rifiuti tessili; dal 1° gennaio 2025, la direttiva 2018/851/UE impone la raccolta differenziata dei rifiuti tessili in tutti gli Stati membri, aumentando i volumi post-consumo da gestire. Contestualmente, il regolamento (UE) 2024/1781 — Ecodesign for sustainable products regulation (Espr), vieta alle grandi imprese la distruzione dei capi di abbigliamento invenduti a partire dal 19 luglio 2026. Si stima che circa 594.000 tonnellate annue di prodotti tessili invenduti, attualmente in gran parte inceneriti, non potranno più esserlo;
ne deriva un paradosso normativo: l’Europa vieta l’incenerimento e promuove la raccolta differenziata, ma manca un quadro legislativo che consenta la valorizzazione chimica ed energetica dei materiali non riciclabili fiber-to-fiber, per i quali l’incenerimento resterebbe l’unica opzione –:
quali iniziative normative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, il Governo per estendere l’ambito di applicazione dell’end of waste tessile a destinazioni diverse dalla filiera textile-to-textile, come la produzione di biocarburanti e materie prime seconde per la chimica e l’energia, nonché gli impieghi in edilizia, arredamento e isolamento, al fine di colmare il vuoto normativo nazionale in attesa dell’armonizzazione europea;
se il Governo intenda adottare iniziative per modificare il decreto legislativo n. 28 del 2011 e il decreto legislativo n. 152 del 2006 per includere esplicitamente il rifiuto tessile tra le biomasse ammissibili per la produzione di energia, garantendo percorsi autorizzativi semplificati, analoghi a quelli previsti per altre frazioni organiche;
quali misure intenda introdurre, per quanto di competenza, per istituire meccanismi incentivanti specifici, gestiti dal Gestore dei servizi energetici o da altri enti preposti, volti a promuovere la produzione di biocarburanti e materie prime seconde da rifiuti tessili;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per armonizzare la normativa nazionale con la direttiva 2018/851/UE e il regolamento (UE) 2024/1781 (Espr), al fine di evitare che l’incenerimento rimanga l’unica alternativa per i volumi crescenti di tessile post-consumo e invenduto;
se il Governo ritenga che l’introduzione del regime Epr tessile in Italia possa essere utile a accrescere e migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti tessili a livello nazionale e che tempi preveda per la pubblicazione del decreto attualmente in discussione alla Conferenza unificata;
quali iniziative intenda adottare per sostenere ricerca, sviluppo e industrializzazione di soluzioni innovative – anche di matrice italiana e mediante il supporto a start up e piccole e medie imprese – per la valorizzazione del rifiuto tessile nelle destinazioni indicate, in una politica industriale e ambientale orientata alla circolarità.
(2-00875) «Gadda».