News4 Agosto 2023 16:05

Governo, Dl Asset e Investimenti. ECCO LA BOZZA

Di seguito PMI NEWS pubblica il pdf e in forma testuale la bozza di decreto “recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di asset, attività economiche e investimenti strategici” su cui stanno discutendo Mimit e Dagl e di cui si parlerà in riunione pre Cdm a palazzo Chigi alle 16:30 di oggi

Di seguito il pdf:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni asset considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;

RITENUTA, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell’esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, hanno colpito la regione Sicilia, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;

RITENUTA la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l’offerta del servizio pubblico locale non di linea;

RITENUTA, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell’Unione Europea;

CONSIDERATA, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell’Unione e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;

PREMESSE MIT

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del …… ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle Imprese del made in Italy, delle Infrastrutture, del Turismo, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

ART. 1

(Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali per le isole)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 

«4-ter.  La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; 

b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; 

c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo

4-quater. Per le rotte e nei casi di cui al comma 4-ter è altresì considerata pratica commerciale scorretta l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico per l’utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del presente decreto.».

2. All’articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: «fatti salvi» sono aggiunte le seguenti: «l’articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell’utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,».

ART. 2

(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)

1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l’amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l’amministrazione si avvale della facoltà di cui all’ articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta. 

ART3

(Misure urgenti per incrementare l’offerta del servizio taxi)

1. Nelle more della ricognizione dei dati relativi alla consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea connessa all’attuazione del decreto di cui all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi prorogabili sino ad un complessivo periodo massimo di 24 mesi. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante: 

a) l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all’articolo 10 della medesima legge. 

2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a quello individuato dal medesimo comma, i comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all’articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli non inquinanti. La partecipazione al concorso straordinario è aperta: 

a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti già titolari, al momento della pubblicazione del bando di concorso, di licenza per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992; 

b) a soggetti che abbiano svolto il ruolo di sostituto alla guida di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) agli altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

3. Ai fini della determinazione della graduatoria sono considerate con priorità, nell’ordine, le domande presentate ai sensi del comma 2, lettere a) e b). Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l’indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l’Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il Comune può comunque procedere all’indizione del concorso straordinario. Il termine può essere interrotto dall’Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio. Decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i titolari di licenza che non hanno partecipato o non hanno conseguito all’esito del concorso straordinario la seconda licenza. 

4. La seconda licenza rilasciata ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) può essere utilizzata, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all’articolo 8 comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, mediante contratti di gestione o può essere conferita in una cooperativa di produzione e lavoro, preesistente o di nuova costituzione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con attribuzione del diritto di utilizzarle a un socio della cooperativa che non sia in possesso di altra licenza. In alternativa, la seconda licenza può essere ceduta a terzi, a titolo oneroso o gratuito, decorsi almeno due anni dal rilascio. Dell’utilizzo o dell’avvenuta cessione o conferimento è data comunicazione al Comune.

5. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma precedente è riconosciuto, ai fini dell’acquisto di veicoli non inquinanti da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell’articolo 22 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.  

6. L’incentivo di cui al comma 5 è altresì riconosciuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2026, ai seguenti soggetti:

a) i titolari di licenza taxi che intendono rottamare il proprio veicolo di servizio rientrante nelle classi inquinanti sino ad euro 5; 

b) i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che intendono rottamare il proprio veicolo di servizio rientrante nelle classi inquinanti sino ad euro 5. 

7. La misura di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura “de minimis”. 

8. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 6, quantificati in ….. , si provvede mediante le risorse di cui 22 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.  

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e corsie preferenziali nelle aree urbane finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni. Dalla stipula dell’intesa di cui al comma 8 non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10: 

1) la rubrica è così sostituita: “Sostituzione alla guida e turnazioni integrative”;

2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 

“5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverseda quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune apposita comunicazione di inizio lavori asseverata con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa. 

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.”.

b) all’articolo 6, comma 3, dopo le parole “apposita commissione regionale” sono inserite le seguenti: “, con cadenza almeno mensile,”;

11. All’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse. 

ART. 4

(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, hanno colpito il territorio della Regione siciliana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per il rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali  le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell’isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l’acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi  1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSET STRATEGICI E ATTIVITA’ECONOMICHE

ART5

(Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 final dell’8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l’Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”, e delle ulteriori regole dettate dal presente articolo. 

2. Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi e spese ammissibili elencati nell’ articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di riversione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di  ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese  residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione  europea,  negli  Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

4. Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 23, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 73 del 2022.

5. L’applicazione del credito d’imposta previsto dai precedenti commi è alternativa all’applicazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Comitato tecnico permanente per la Microelettronica, composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca. 

7. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone annualmente all’approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.

8. Il Comitato partecipa alle commissioni e agli organismi europei e internazionali di settore e funge da punto di contatto con le autorità di settore dell’Unione europea e degli Stati membri.  Le funzioni di presidente del Comitato sono assunte dal rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy.

9. Per l’analisi scientifica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale della Fondazione per il design dei circuiti integrati Centro italiano per il design dei circuiti integrati e semiconduttori di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.

10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

11. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro nel 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 23 del decreto legge del 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, pari a 10 milioni nel 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 42 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n 77, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 

ART. 6

(Chips joint undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)

1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell’Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo “Chips Joint Undertaking”, nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nano ed eterostrutture è disposto quanto segue

a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028;

b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aumentato di 5 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027. 

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede con un trasferimento di 2 milioni di euro annui dalla sezione nazionale del FIRST, di cui all’art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con un trasferimento di 4 milioni di euro annui dal Fondo istituito con l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito con l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

ART7

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 36 del 2001. 

2. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;

b)dopo le parole: «alta frequenza», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua, anche avvalendosi di soggetti in house aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico»;

3. All’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole “presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale”;

b) alla lettera a), dopo le parole “di concerto con il Ministro della” è eliminata la parola “sanità” e sono inserite le seguenti “salute e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione, sentita la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per le attività di trasformazione digitale”;

c) alla lettera b) dopo le parole “su proposta del Ministro della” è eliminata la parola “sanità” e sono inserite le seguenti “salute e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione” e dopo le parole “Commissioni parlamentari,” sono inserite le parole “nonché la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per le attività di trasformazione digitale”.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero  della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici. 

5.​Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 8

(Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)

1. All’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, e sono disposti a beneficio di imprese collocate fuori dall’Unione europea, l’esercizio dei poteri speciali è consentito anche all’interno del medesimo gruppo, fermo restando il ricorrere del pericolo e dei pregiudizi di cui al primo periodo.».

ART. 9

(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)

1. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «dell’iniziativa agevolata» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese».

ART10

(Interventi in materia di opere di interesse strategico)

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell’ambito di programmi coordinati e finanziati dall’Agenzia spaziale italiana o dall’Agenzia spaziale europea, sono considerate di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.

2. L’approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 142, comma 1, lettere d), f), g), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche e ambientali.

ART11

(Misure urgenti nel settore della pesca)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, a decorrere dal 1° agosto 2023 è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

ART. 12

(Misure urgenti per le produzioni viticole)

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 

2. La ripartizione dell’importo da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1. Nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE)n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009. 

3. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA è autorizzato a concedere, in un’unica soluzione, alle imprese agricole danneggiate un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari fino a sessanta mesi, erogati nel corso del 2023 per le esigenze di esercizio dell’anno medesimo e di quello successivo e di importo non superiore al 50 per cento del fatturato del beneficiario nel 2022. 

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede nell’ambito della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», per l’anno 2023, stabilita ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di cui fino ad un milione di euro per gli interventi di cui al comma 3. 

ART. 13

(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa, coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di  cui  all’articolo  79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui  all’articolo  10,  comma   1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di…milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede….

2. Dal 1° settembre 2023, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero, della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11 del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 e di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’INPS che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al precedente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione normativa, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma.

3. Le lavoratrici dipendenti dalle società di cui al comma 1 hanno diritto al trattamento pensionistico previsto dall’articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al verificarsi della condizione di cui alla lettera c) del medesimo comma, a prescindere dall’attivazione del tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro…., si provvede a valere….

4. In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.  95269 del 7 aprile  2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  21  maggio  2016,  il Fondo di solidarietà per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del sistema  aeroportuale   eroga   una   prestazione   integrativa del trattamento di cui al comma 1, nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% per  cento della  retribuzione  lorda  di riferimento, risultante dalla  media  delle  voci  retributive  lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive  e  delle  voci  retributive lorde contrattuali aventi carattere  di  continuità,  percepite  dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di  cui  al  comma 1,  nell’anno precedente,  con  esclusione  dei  compensi   per   lavoro straordinario.  La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa ……  milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di ………… milioni di euro per l’anno 2024. Sono, altresì, a carico del Fondo, nei limiti di spesa di cui al secondo periodo, i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. I programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto delle loro competenze in materia di politiche attive del lavoro. 

5. L’importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, così come integrato dalle previsioni di cui al comma 4, non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l’importo massimo mensile di euro 2.500,00.

6. Le società Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere derivante dal presente comma, pari a …………. milioni di euro, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, si provvede a valere…. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di  spesa  e, qualora dal monitoraggio  medesimo, effettuato anche in via prospettica,  emerga  che,  a  seguito  delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma  1,  è stato raggiunto o sarà raggiunto il  limite di spesa di euro……,  l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande  e  pone  in  essere  ogni adempimento di propria  competenza  per  ripristinare  in  capo  alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui  al  presente comma, dandone comunicazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società area italiana Spa ed Alitalia Cityliner Spa, ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal  1º  gennaio  2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato, i predetti  lavoratori, è riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  36 mesi,  l’esonero  totale dal  versamento  dei contributi previdenziali a carico dei datori di  lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all’Istituto  nazionale per l’assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  nel limite  massimo  di  importo  pari  a  6.000  euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro…., si provvede a valere…..

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

ART. 14

(Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale in attuazione di accordi internazionali)

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano, derivanti da accordi internazionali, anche bilaterali, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.  

2. Per grandi programmi d’investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale di una struttura commissariale, costituita anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentita la regione competente, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. La regione si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza del parere regionale. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4,gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. 

6. Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. 

ART. 15

(Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

1. Alla società di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all’articolo 3 bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 6 e 7, e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Alla società di cui al primo comma non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e al decreto di cui all’articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

3. All’articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché i limiti di cui all’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

4. All’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di determinare la composizione dell’azionariato della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché a quelle di cui all’articolo 4, comma 9 del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell’aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.”;

c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo sono premesse le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l’anno 2023,”.

ART. 16

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni portuali e servizi di ormeggio)

1. L’aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, stabiliti con il decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal predetto decreto, come aggiornate annualmente ai sensi dell’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1331 del regio decreto 30 marzo 1942, n 327 e dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

ART. 17

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

1. All’articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 inserire il seguente “3- bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera a) dell’Allegato I.7 al decreto legislativo 30 marzo 2023 n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3.”.

ART. 18

(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244.”;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si procede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a).”.

2. All’articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime risorse possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.178.”. 

3. All’articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il primo semestre 2022 dall’articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall’articolo 36 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.”. 

4. All’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: “e scelto,” e le parole: “fra i funzionari dell’Amministrazione dello Stato in servizio” sono soppresse. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 19

(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRRdi competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, m. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 48, comma 5, del decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l’articolo 44 del presente decreto, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente comma al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione, della conformità urbanistica e paesaggistica, all’approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l’opera ferroviaria che qualora non approvati unitamente al progetto dell’infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l’attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.”.

b) all’articolo 48-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,  le procedure autorizzatorie di cui agli artt. 44 e 48  possono applicarsi anche nel caso in cui iprogetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l’approvazione del progetto ferroviario.”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo del presente articolo, dispone l’approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.”;

2. All’articolo 26, comma 12 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In relazione ai contratti di cui al secondo periodo finanziati anche in parte sulle risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e un incremento del 35 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”. 

3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 156,4 milioni di euro per il 2023, 563,45 milioni di euro nel 2024 e 392,35 milioni di euro nel 2025, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse presenti, anche in termini di residui, sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

4. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell’Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l’anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 20

(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, con una dotazione di euro 18 milioni di euro per l’anno 2023, euro 20 milioni di euro per l’anno 2024 e euro 12 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni con meno di 10.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario non può in alcune caso superare i 150.000 euro. Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. 

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:

a) i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3;

b) i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria di cui al comma 4, primo periodo, nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;

c) le procedure di erogazione e rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Entro il 31 ottobre 2023, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1.

4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento. Entro i successivi dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i comuni beneficiari confermano l’interesse al finanziamento, a pena di decadenza dal beneficio.

5. Entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell’investimento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi 120 giorni. 

6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni».

7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 18 milioni di euro per l’anno 2023, euro 20 milioni di euro per l’anno 2024 ed euro 12 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-205, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2024 e di euro 2,5 milioni per l’anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 21

(Interventi per le attività degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2018 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell’anticipazione erogata.

2. L’anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capitedeterminata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell’interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’importo attribuito è erogato all’ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell’Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell’interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per le province e le città metropolitane, l’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 2,5 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante…

ART. 22

(Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

All’articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto legge del 1 giugno 2023, n. 61, come  inserito dalla legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il periodo seguente: “Il Commissario è altresì autorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario o postale per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato di cui al periodo precedente, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all’articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), n. 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.” 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

(Disposizioni finanziarie)

ART.24

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.