Roma - DDL Concorrenza, ecco il TESTO al vaglio del Cdm. E la RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Pronto per il Consiglio dei ministri lo schema del Ddl Concorrenza previsto oggi alle 13.30.

L’art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.
Con il disegno di legge in esame viene dato seguito ad un percorso virtuoso di approvazione annuale della legge per il mercato e la concorrenza avviato con la legge 5 agosto 2022, n.118; proseguito con la legge 30 dicembre 2023, n. 214 e, da ultimo, completato con la legge 16 dicembre 2024, n. 193.
Il disegno di legge in esame rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano e pag. 127 dell’allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024 – M1C2-13, contenente le puntuali modifiche al PNRR italiano).
Nella predisposizione dell’articolato si è tenuto conto degli obiettivi previsti dalla CID, nonché della segnalazione al Governo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deliberata il 17 dicembre 2024 in adempimento a quanto prescritto dall’articolo 47, comma 2, della legge n. 99/2009.
PMINEWS pubblica qui di seguito in formato PDF lo schema del DDL Concorrenza approdato a Palazzo Chigi e ora al vaglio del Cdm:
SCHEMA DDL CONCORRENZA 3 GIUGNO 2025 REVISIONTO PER IL CDM
PMINEWS pubblica qui di seguito in formato PDF la relazione illustrativa del DDL Concorrenza:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DDL CONCORRENZA
Qui di seguito PMINEWS riporta in formato testuale lo schema di legge in esame:
ART. 1 (MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
- Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, all’articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’ANAC che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e al Parlamento.
1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
- a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
- c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3.».
ART. 2 (SANZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
- Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis
(Sanzioni)
- L’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:
- a) mancata adozione da parte dell’ente locale della relazione di cui all’articolo 30, comma 2;
- b) mancata pubblicazione della relazione di cui all’articolo 30, comma 2 nel sito internet istituzionale dell’ente affidante ai sensi dell’articolo 31, comma 2;
- c) mancata adozione da parte dell’ente locale dell’atto di indirizzo ai sensi dell’articolo 30, comma 1-bis.
- In caso di incompletezza della relazione di cui all’articolo 30, comma 2 tale da non consentirne una compiuta valutazione, l’ANAC comunica all’ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».
ART. 3 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA)
- Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali nell’ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture di ricarica in modo da incoraggiare la pluralità degli operatori, all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale.»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all’installazione nel territorio comunale.».
CAPO II
Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo
ART. 4 (MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA NEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE)
- Al fine di rafforzare l’efficienza del servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso, all’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.».
- Al fine di garantire massima trasparenza sull’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, all’articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure di evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo periodo, trasmessi entro il 31 maggio di ciascun anno contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell’elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all’aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
- b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonché nel caso di incompletezza del loro contenuto.».
- Entro il 31 dicembre 2026, l’Autorità di regolazione dei trasporti adotta, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettere a) e f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte a migliorare la qualità dell’affidamento, redatte nel rispetto del regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Per le finalità di cui al primo periodo, l’Autorità di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
ART. 5 (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AEREOPORTUALI)
- Al fine semplificare gli oneri amministravi per i gestori di aeroporti minori, all’articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «pari o inferiore al milione» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 5 milioni».
CAPO III
Ulteriori disposizioni
ART. 6 (DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO IN AMBITO SANITARIO)
- Al decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«l-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne derivi un pericolo alla salute.»;
- b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«ART. 5 (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici)
- Al distributore che non effettua le verifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.
- La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 3, faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura.»;
- c) all’articolo 10, comma 1, le parole «Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall’articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti «Salvo che i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all’articolo 3 e salvo che i fatti costituiscano più gravi reati, chiunque» e le parole «di cui all’allegato II del regolamento è punito» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato II del regolamento, o chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime sostanze, è punito»;
- d) all’articolo 13, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante attività biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, non correlata alla definizione di prodotto cosmetico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di cui all’articolo 4 del regolamento, che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura vantante attività terapeutica o di profilassi, è punita con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.».
- Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l’utilizzatore non professionale né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente.»;
- b) agli articoli 4, 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, le parole: «l’ammenda da euro 1.000 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
- c) all’articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis È punito con la stessa pena di cui al comma 1 l’utilizzatore non professionale, né industriale che impiega, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente.».
- All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e) e f) sono abrogate.
ART. 7 (REVISIONE DEI CRITERI DI ACCESSO ED ELEGGIBILITÀ PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO E DEL CONVENZIONAMENTO)
All’articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto, salvaguardando la concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».
ART. 8 (MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO)
- Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, assicurando sinergia di azione fra i soggetti dotati di specifica competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di coordinamento previste dal presente articolo.
- Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca elaborano, congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli stakeholders, è approvata con decreto dei predetti Ministri.
- In attuazione dell’atto di indirizzo strategico di cui al comma 2, la “fondazione Enea Tech e Biomedical”, istituita ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è ridenominata secondo quanto previsto dal comma 7 e persegue l’obiettivo del trasferimento tecnologico mediante l’impiego delle risorse del Fondo di cui all’articolo 42, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Le somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all’articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite, tramite apposita convenzione, alla fondazione Tech e Biomedical e accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa fondazione.
- Tutte le fondazioni che hanno competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie in materia di trasferimento tecnologico, e i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del trasferimento tecnologico di cui al comma 3.
- I soggetti di cui al comma 4 possono elaborare specifiche progettualità da sottoporre alla fondazione Tech e Biomedical. Quest’ultima, valutati i progetti e la coerenza con l’atto di indirizzo strategico, assegna, su base annuale e a stati di avanzamento, un budget per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei.
- La fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. Il report annuale sull’attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell’università e della ricerca e alle altre amministrazioni interessate.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, la fondazione “Enea Tech e Biomedical” assume la nuova denominazione di fondazione «Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla fondazione «Tech e Biomedical». La fondazione Tech e Biomedical è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alla gestione del Fondo di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e del Ministero della salute in relazione alla gestione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico di cui all’articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Gli organi di governo sono così composti:
- a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’università e della ricerca;
- b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da cinque membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, due nominati su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;
- c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
- Lo statuto prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.
- Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 7 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica, per i soli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi.
- All’articolo 42, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, il comma 4 è abrogato.
ART. 9 (MISURE IN MATERIA DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI)
- All’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. Il venir meno del requisito previsto dal secondo periodo costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.».