Il Mercato del Lusso30 Novembre 2023 17:19

Il Made in Italy del top di gamma Ralph Lauren diventa made in Romania e il Cashmere diventa poliammide. E induce Harrods a pratiche ingannevoli

250 euro per un paio di boxer, 450 euro per una Polo in piqué Custom Slim-Fit a maniche corte, 1690 euro per una Maglia in cashmere Polo Bear, 2150 euro per un Pigiama in seta con monogramma, e 3990 euro per una Vestaglia twill di seta con monogramma.

E’ la linea Purple Label, la top di gamma della Ralph Lauren che conta – se si va a fare una ricerca sul sito ufficiale RL – 589 prodotti che coprono un vasto range di maglie, cappotti, pigiama, vestaglie, scarpe e foulard.

Ma se si acquista sul sito RL spendendo quasi 1700 euro per una maglia in cashmere, si riceve in cambio – ben confezionata – una maglia in cotone e poliammide. E se si decide di acquistare una maglia in seta e lino etichettata – con tanto di foto – Made in Italy, arriverà, direttamente spedita da Ralph Lauren, una maglia Made in Romania. Con la sua elegante etichetta viola.

La linea Purple Label nasce – si legge sul sito RL – “con l’obiettivo di trasferire le superbe qualità dei suoi abiti personali nel mondo delle sue creazioni”.

Nell’ampia gamma di prodotti trattati, la vera costante della linea – si legge ancora – è sempre rimasta la sua anima sartoriale: capi realizzati a mano in Italia da alcuni dei più abili artigiani al mondo. Comfort ineguagliabile, tessuti meticolosamente realizzati in esclusiva per Ralph Lauren in Inghilterra e in Italia”.

https://www.ralphlauren.it/it/rlmag/purple-label-25-anniversario-ralph-lauren/Purple-Label-25th-Anniversary-Ralph-Lauren.html#:~:text=Con%20l’obiettivo%20di%20trasferire,potere%20di%20un%20abito%20perfetto%E2%80%9D.

Una linea così ‘esclusiva’ da essere venduta solo in alcuni negozi considerati strategici per una clientela alto spendente, come Forte dei Marmi, Milano, Parigi, Londra e New York. A Roma, per esempio, impossibile trovare nel negozio ufficiale un qualsiasi prodotto etichettato di viola.

Eppure vengono vendute lucciole per lanterne, oppure, per essere più precisi, poliammide per cashmere.

La redazione di PMINEWS ha provato ad acquistare dal sito Ralph Lauren una maglia con orsetto del costo di 1690 euro che sul sito veniva denominata maglia in cashmere. Anche entrando nel dettaglio della maglia, ovvero le caratteristiche tecniche, viene riportato che il corpo – a parte l’applicazione sulla parte anteriore – è in cashmere. E anche nel corso della chat fornita dal sito non è stato specificato che la maglia non era in cashmere.

La maglia che è arrivata è per il 68% in cotone e per il 32% in poliammide.

Discrasia emersa anche nel tempo che fa presumere che le informazioni ‘errate’ non siano così sporadiche: la maglia in lino e seta catalogata con il seriale 593599 e 640985 a seconda dei colori che – veniva riportato con tanto di foto nel periodo estivo – veniva prodotta in Italia.

La maglia arrivata – e acquistata sempre dal sito www.ralphlauren.it – è arrivata etichettata, si di viola, ma Made in Romania.

Ad essere tratti in inganno dalle false informazioni pubblicate da RL in merito alla sua top di gamma non solo i consumatori, ma anche i Big del merchandising. Harrods – evidentemente fidandosi delle informazioni fornite dalla Ralph Lauren – vende a circa 1400 sterline sui propri scaffali e sul proprio sito, lo stesso maglione. Specificando, a caratteri cubitali, “maglia in cashmere”. Informazioni che conducono – presumibilmente a sua insaputa – anche il grande magazzino di Londra a vendere lucciole per lanterne. Rendendolo soggetto ad eventuali denunce per pratiche ingannevoli e danneggiandone l’immagine.

https://www.harrods.com/en-gb/shopping/polo-bear-sweater-20079378

Secondo quanto previsto dal Mimit, in relazione alle azioni ingannevoli, “è considerata ingannevole – si legge nelle Faq ministeriali – una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi indicati all’art. 21 e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Nello specifico, si legge:

“Si possono ricordare gli aspetti relativi a:

– natura e caratteristiche principali del prodotto;

– prezzo o modalità con cui questo è calcolato;

– esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo:

– necessità di manutenzione;

– diritti del consumatore.

È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti, tra l’altro:

– una attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione, ad esempio, con prodotti o marchi di un concorrente;

– una attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse (c.d. dual quality)”.

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/pratiche-commerciali-scorrette-risposte-domande-frequenti-faq#13

Qui di seguito PMINEWS riporta il link della Gazzetta Ufficiale contenente il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/consumo/21_0_1

Per saperne di più: