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News28 Ottobre 2025 08:35

Dl Sicurezza e Lavoro, più controlli e formazione. Inail punto di riferimento. IL TESTO

Dl Sicurezza e Lavoro, più controlli e formazione. Inail punto di riferimento. IL TESTO

Pronto, per il Consiglio dei Ministri di oggi, il Dl Sicurezza del Lavoro. Il provvedimento punta a rafforzare il sistema di prevenzione attraverso maggiori controlli e un miglioramento della formazione, soprattutto in regime di subappalto.

Il testo comprende anche misure relative alla protezione civile al fine di estendere lo scudo penale anche agli operatori, ai sindaci e agli amministratori in materia di calamità.

Tra le novità previste anche misure urgenti per la tutela della Salute e sicurezza e le Politiche sociali. L’Inail – attraverso una serie di coperture finanziarie ad hoc – sarà il punto di riferimento principale in tal senso in una prospettiva dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

 

Decreto-legge

Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del XXX;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con XXX;

Emana

CAPO I

Disposizioni per favorire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Articolo 1 (Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL)

1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

2. L’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

3. All’attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante bilancio INAIL.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità)

1.All’articolo 6, comma1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole “per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, sono inserite le seguenti: “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,”
b) alla lettera b) dopo le parole “pagamento delle imposte e delle tasse” sono inserite le seguenti “nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’Inail e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Articolo 3 (Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti)

1.Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.”.

2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei  lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

4.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27:

1) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per i casi di cui al n. 21) dell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.

3) al comma 11 le parole “euro 6.000” sono sostituite dalle parole “euro 12.000”;

b) all’allegato I-bis:

1) il numero 21 è sostituito dal seguente:

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:

2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;

3) al numero 24 le parole “in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23” sono sostituite dalle parole “in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21”.

c) all’allegato XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “specificando quelle che operano in regime di subappalto”.

5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 1 lettera b) sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

7.All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 500 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

2. Ai fini del comma 1, l’Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15.337.460 per il 2026 ed euro 27.874.920 a decorrere dal 2027 si provvede mediante ________

4.Al fine di potenziare ed efficientare la capacità amministrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite dalle più recenti disposizioni normative, ivi comprese quelle derivanti dal decreto di cui all’articolo 3, comma 6, che individua gli altri abiti di attività interessati dalla disciplina in materia di patente a crediti, sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:

a) all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dall’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle parole «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle parole «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell’Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025;

b) all’articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle parole «nel limite di 30 milioni di euro annui».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari ad auro 121.931 per il 2025 e ad euro 1.406.896 a decorrere dal 2026 si provvede mediante XXXX

6.Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea, le parole: “710 unità” sono sostituite dalle seguenti: “810 unità”;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera: “a-bis) colonnelli: 1;”;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b-bis) capitani/tenenti: 8;”;

d) alla lettera d), la parola: “271” è sostituita dalla seguente: “315”;

e) alla lettera f), la parola: “254” è sostituita dalla seguente: “301”.

7.Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall’applicazione del comma 1, l’Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

8.Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7, pari a 478.554 nell’anno 2026, euro euro 2.593.342 nell’anno 2027, euro  4.640.818nell’anno 2028, euro  5.287.848 nell’anno 2029, euro  5.543.888 nell’anno 2030, euro 5.633.361 nell’anno 2031, euro 5.745.744 nell’anno 2032, euro 5.795.421 nell’anno 2033, euro 5.797.287 nell’anno 2034, euro 5.798.354 nell’anno 2035, euro 5.840.376 nell’anno 2036 e euro 5.965.628 a decorrere dall’anno 2037, si provvede mediante XXX

Articolo 5 (Interventi in materia di prevenzione e di formazione)

1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 11:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’Ente, previo Accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaaziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l’INAIL versa all’entrata del bilancio statale un importo annuale, non inferiore a 35.000.000, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per la formazione e l’occupazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

2) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività ed in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, , attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

3) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

5-quater. L’INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. L’INAIL promuove, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,  nell’ambito del bilancio dell’Ente,, campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”

b) all’articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) partecipano alla Commissione senza diritto di voto”.

c) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente:

“z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.

d) All’articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 11, aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell’attività svolta.”

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 . Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.”.

e) All’articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

4-bisEntro il 31 dicembre 2026, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato ad intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.

f) all’articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 8, il periodo “Analogacomunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti“è soppresso;

2) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell’INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis”;

d) le aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo”.

g) all’articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.”.

h) all’articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60 ”.

i) larticolo 115 è sostituito dal seguente:

Articolo 115

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:

a) parapetti;
b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) sistemi di arresto caduta.

Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d).

3. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

4. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116”.

Articolo 6 (Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione)

1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell’Inail e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri  e i requisiti di accreditamento presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.I criteri ed i requisiti disposti dall’Accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonchè alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3.Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro)

1.Le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies è inserito il seguente:

«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.».

Articolo 8 (Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali, previste dall’articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

2.L’importo annuale della prestazione di cui al comma precedente è pari:

a) a tremila euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

b) a cinquemila euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

c) a settemila euro, per ogni anno di frequenza del sistema universitario, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

3.L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall’articolo 85, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4.La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.

5.Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;

b) le scuole, gli istituti e le università, comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 25,8 milioni di euro per il 2026, 25, 9 milioni di euro per il 2027, 21,1 milioni per il 2028, 19,3 milioni per il 2029, 18, 5 milioni annui per gli anni 2030 e 2031, 18,3 milioni di euro per il 2032, 18,4 milioni di euro per il 2033, 16,3 milioni di euro per il 2034 e 15,9 milioni di euro per il 2035, si provvede a valere sul bilancio INAIL.

Articolo 9 (Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL)

1.All’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il punto n. 2 è sostituito dal seguente:

“2) età non superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile;”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, 707.700 per l’anno 2026, 767.400 per l’anno 2027, 783.500 per l’anno 2028, 767.200 per l’anno 2029, 757.500 per l’anno 2030, 735.200 per l’anno 2031, 724.400 per l’anno 2032, 731.000 per l’anno 2033 e 749.700 per l’anno 2034, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di norme UNI)

1.All’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:

5-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio INAIL”.

2. All’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 5, primo periodo, le parole al British Standard OHSAS 18001:2007” sono sostituite dalle seguenti “la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.

Articolo 11 (Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative Inail)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all’articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche a tutte le gestioni assicurative amministrate dall’Inail.

Articolo 12 (Aggiornamento indennizzo del danno biologico ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di spesa di cui al comma 2, l’Inail è autorizzato ad aggiornare le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art.13 del decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

2.Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 14.800.000 euro per l’anno 2026, a 35.900.000 euro per l’anno 2027, a 45.500.000 euro per l’anno 2028, a 52.700.000 euro per l’anno 2029, a 59.900.000 euro per l’anno 2030, a 67.300.000 euro per l’anno 2031, a 74.900.000 euro per l’anno 2032, a 82.600.000 euro per l’anno 2033, a 90.500.000 euro per l’anno 2034 e a 98.600.000 euro dall’anno 2035, si provvede a carico del bilancio dell’Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1.Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l’INAIL è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 20-quater, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.732.596,12 per l’anno 2025 e a euro 6.930.384,47 a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.

Articolo 14 (Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1.Al fine di efficientare i controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso una semplificazione della attività amministrativa di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed una maggiore informatizzazione dei relativi procedimenti, sono adottate le misure di cui al presente articolo.

2.All’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2 bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell’ambito del bilancio dell’istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l’Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

3.L’articolo 158 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 si interpreta nel senso che l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica a tutte le parti pubbliche patrocinate dall’avvocatura dello Stato, ivi compreso l’Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Gli oneri sostenuti dall’Ispettorato nazionale del lavoro per l’utilizzo di licenze informatiche, nonché per la conduzione dei propri sistemi informativi conseguenziali alla loro implementazione e per i servizi di vigilanza armata, ulteriori rispetto al limite individuato dall’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono a carico del bilancio dell’Ispettorato a valere sulle entrate di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.In relazione alla violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, commesse a far data dal 1° gennaio 2026, l’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l’INAIL. Per l’espletamento delle attività di cui al presente comma, l’INAIL è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della vigente dotazione organica per 5 unità di professionisti del ramo legale e per 50 unità di personale dell’Area dei funzionari, un contingente di 5 professionisti del ramo legale e di 50 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente si provvede mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali e alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 3.332.976 a decorrere dal 2026, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto.

Articolo 15 (Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)

1.Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa(SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il datore di lavoro può individuare, attraverso il SIISL, i lavoratori il cui profilo risulta compatibile anche rispetto alla tipologia di benefici all’assunzione di cui al primo periodo. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 208, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche tramite il sistema SIISL.

3.Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

4.La mancata sottoscrizione del curriculum vitae e del patto di attivazione digitale sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) per i percettori di NASpI, DIS-COLL e ISCRO, entro quindici giorni dall’iscrizione d’ufficio di cui all’articolo 17-bis e all’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, comporta l’automatica decurtazione di un quarto della prima mensilità di prestazione.

5.Il percettore di NASpI, DIS-COLL e ISCRO decade automaticamente dalla prestazione in caso di persistente inadempimento dell’obbligo di sottoscrizione del curriculum vitae e del patto di attivazione digitale sulla piattaforma SIISL, entro i successivi trenta giorni dall’inadempimento di cui al comma 1.

6.La mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato per i percettori di NASpI e DIS-COLL entro quarantacinque giorni dall’iscrizione d’ufficio al SIISL comporta l’invio della convocazione al centro per l’impiego territorialmente competente da parte della piattaforma e l’automatica decadenza del diritto alle prestazioni in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo.

7.I percettori di NASpI, DIS-COLL e ISCRO sono tenuti a manifestare interesse per le offerte di lavoro e accettare le offerte che pervengono dal SIISL da aziende che operano nello stesso settore o in settori affini, per aree di attività equivalenti, con livello retributivo pari o superiore a quello dell’ultimo rapporto di lavoro e sede di lavoro collocata nello stesso comune o ad una distanza massima di 20 km rispetto all’ultima sede di lavoro. La mancata manifestazione di interesse oppure la mancata accettazione dell’offerta comporta l’automatica decadenza dalle prestazioni. In ogni caso, le offerte di lavoro devono riferirsi a posizioni che rispettino la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

8.I percettori di NASpI, DIS-COLL e ISCRO possono rifiutare fino a un massimo di due offerte di lavoro che pervengono tramite il SIISL per aree di attività coerenti rispetto al titolo di studio, di livello retributivo inferiore del 10% rapportato all’ultimo rapporto di lavoro e sede di lavoro collocate nello stesso comune o distanti non più di 50 km rispetto all’ultima sede di lavoro. Il rifiuto della terza offerta avente le caratteristiche di cui al presente comma comporta la decadenza automatica dalle prestazioni.

9.In caso di decurtazioni e decadenze di cui al presente articolo è possibile presentare ricorso nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 21, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2015, rappresentando l’eventuale giustificato motivo che ha impedito la manifestazione di interesse o l’accettazione delle offerte.

10.In caso di decadenza è possibile presentare una nuova domanda di prestazione non prima di due mesi dall’avvenuta decadenza qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.

11.Per le somme non erogate per effetto delle decurtazioni o delle decadenze di cui al presente articolo si applica l’articolo 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

12.Le Agenzie per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate. Le posizioni rese disponibili devono essere conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

13.Le Agenzie per il Lavoro possono supportare l’utente nel caricamento ovvero nella sottoscrizione del proprio curriculum vitae, del patto di attivazione digitale o del patto personalizzato di servizio sulla piattaforma SIISL, anche al fine di favorire l’accesso a opportunità lavorative sicure, regolari e coerenti con la normativa vigente.

14. Al comma 6, dell’articolo 19, della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole “Ministro delle imprese e del made in Italy” sono aggiunte le seguenti: “, Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

15.All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Aumento della capacità amministrativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro in ordine alle attività di controllo ispettivo e amministrativo)

1.All’articolo 1, comma 150, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:  

a) dopo le parole “controllo ispettivo e amministrativo” è inserito il seguente periodo “di cui agli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
b) dopo le parole al “potenziamento   della   capacità amministrativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale” sono aggiunte le seguenti parole “del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.”;
c) le parole “A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 1.500.000 euro” sono sostituite da “A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 5.000.000 euro”.
d) dopo le parole “è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell’Istituto” sono aggiunte le seguenti “,del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.”  

Articolo 17 (Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis.  Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le Aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamentefinalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante  l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.

Gli introiti di cui al comma 6, possono essere finalizzati al ricorso, sia in caso di carenza di personale ferme le finalità indicate al precedente periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive, per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione delle modalità e al livello economico da riconoscere per le prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle Aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale, sono altresì corrisposti al personale del comparto, della dirigenza e dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15% dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.

6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

2. All’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, al comma 2, le parole “dai medici del lavoro” sono sostituite con le parole “dal personale sanitario”.

Articolo 18 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)

1.Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a)All’articolo 20, al comma 2, lettera i), è aggiunto “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.”

b)All’articolo 25:  

1)Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di Assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità ed utilità anche con il supporto di campagne informative all’uopo promosse dal Ministero della Salute;

c)All’articolo 39:

1)Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2bis. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2 lettera a);

2.Nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse all’uopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

3.Al fine di rafforzare le misure di prevenzione in tema di promozione della salute nei luoghi di lavoro, può essere riconosciuta alle aziende che realizzano programmi strutturati di prevenzione ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale della Prevenzione una quota parte delle riduzioni del tasso medio per prevenzione di cui all’articolo 23 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019,, emanato in attuazione del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38

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