In Parlamento30 Maggio 2024 10:58

Mercato, interpellanza Ciocchetti (FdI): su norme tutela concorrenza apparecchi acustici

Atto Camera

Interpellanza 2-00384

presentato da

CIOCCHETTI Luciano

testo di

Martedì 28 maggio 2024, seduta n. 300

  Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 26 marzo 2024, ha formulato osservazioni relative ad alcune criticità concorrenziali riscontrate nei mercati degli apparecchi acustici in Italia all’esito di un’indagine conoscitiva, avviata il 12 settembre 2023; l’indagine ha approfondito le dinamiche e i meccanismi di funzionamento della distribuzione al dettaglio di apparecchi acustici, ovvero sia espositivi medici utilizzati quotidianamente da milioni di cittadini con prezzi che possono arrivare anche a diverse migliaia di euro per singolo apparecchio, soffermandosi altresì sulla componente della domanda rappresentata dagli acquisti pubblici destinati al fabbisogno di Sistema sanitario nazionale (Ssn) e i collegati Sistemi sanitari regionali (Ssr);

dagli approfondimenti svolti sul tema dell’offerta commerciale di apparecchi acustici in Italia è emersa una radicata e pervasiva situazione di scarsa trasparenza nei confronti dei consumatori. Più nello specifico, a fronte della natura tendenzialmente mediata della domanda e della complessità tecnica del prodotto in questione, che presenta dunque caratteristiche tipiche di un cosiddetto «bene-fiducia» (credence good), nel complesso processo di selezione e acquisto ricorrono varie criticità riconducibili alla scarsa disponibilità per i consumatori di informazioni sia di tipo tecnico che di prezzo;

l’indagine appena conclusa ha accertato che i consumatori non sono generalmente posti nelle condizioni di percepire e apprezzare appieno la distinzione tra la componente-prodotto e la componente-servizi dell’offerta commerciale che viene loro prospettata;

tale mancata distinzione tra prodotto e servizi nell’informativa al consumatore non consente di poter comparare offerte alternative, né di considerare l’effettiva necessità dei servizi e relative voci di costo che concorrono a formare il prezzo complessivo, tanto più se si considera il fatto che la componente di prezzo assolutamente prevalente è quella dei servizi, corrispondente a circa il 70-80 per cento del prezzo finale, col restante 20-30 per cento attribuibile all’apparecchio acustico;

la mancata distinzione tra prodotto e servizi oggetto di acquisto incide sulle possibilità di scelta informata da parte del consumatore, pregiudicando il confronto concorrenziale atteso per ciascuna delle diverse componenti dell’offerta;

con riferimento alla componente pubblica della domanda di apparecchi acustici oggetto di fornitura ai soggetti rientranti nelle categorie e condizioni previste dai livelli essenziali di assistenza vigenti, è stato riscontrato un quadro normativo-regolatorio composito e, condizionato da una situazione di perdurante stallo applicativo;

con la riforma dei Lea (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017), che ha comportato una riclassificazione tecnica degli apparecchi acustici (ora compresi nell’elenco 2a dell’allegato 5 del citato decreto), l’acquisto e fornitura di tali dispositivi sono passati da un previgente sistema «a tariffa» (incentrato su un nomenclatore tariffario risalente al 1999 e richiamato dal previgente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001) a un modello incentrato su procedure pubbliche di acquisto da parte delle amministrazioni competenti;

tuttavia, l’indagine conoscitiva ha riscontrato come, da un lato, le amministrazioni competenti abbiano continuato a fare riferimento al precedente e ormai obsoleto modello di rimborso a tariffa, dall’altro, sono stati i fornitori a individuare autonomamente una categoria di prodotti (digitali) entry-level denominati «sociali», da fornire secondo la tariffa a suo tempo prevista per dispositivi analogici, residuando per gli assistiti la possibilità di corrispondere la differenza di prezzo tra il rimborso riconosciuto loro dal SSN e il prezzo di un eventuale pacchetto prodotto-servizi superiore (cosiddetto meccanismo della «riconducibilità»);

secondo i consolidati orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, lo strumento della gara costituisce a tutti gli effetti la modalità d’elezione per il soddisfacimento del fabbisogno pubblico di beni e servizi nel perseguimento di trasparenza amministrativa, efficienza di spesa e tutela della concorrenza, con benefici attesi in termini di migliore allocazione delle risorse e aumento di benessere della collettività. Ciò risulta tanto più rilevante rispetto alla gestione della spesa pubblica diretta all’acquisto di beni e servizi destinati alla tutela del diritto alla salute: diritto che, anche secondo quanto emerge dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prioritario, risulta intrinsecamente condizionato dalle disponibilità economiche di bilancio pubblico;

in una prospettiva di efficientamento delle prestazioni erogate, e di contenimento dei relativi costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale e Servizi sanitari regionali, appare possibile adottare disegni di gara che prevedano una distinzione tra prodotti e servizi, al fine di ottenere risparmi di spesa rispetto a entrambe le voci di acquisto –:

quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di rafforzare le garanzie informative nella vendita al pubblico di prodotti che, come i dispositivi medici soggetti a libera vendita quali gli apparecchi acustici, incidono direttamente sulle condizioni di salute e, più in generale, sul benessere fisico e sulla qualità di vita dei loro utenti;

quali siano gli interventi di carattere normativo previsti al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace la concorrenza nei mercati degli apparecchi acustici in Italia.
(2-00384) «Ciocchetti».