In Parlamento7 Marzo 2024 11:56

Imprese, interrogazione Pavanelli (M5S Camera): su misure per progettazione ecocompatibile prodotti sostenibili

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01046

presentato da

PAVANELLI Emma

testo di

Mercoledì 6 marzo 2024, seduta n. 257

  PAVANELLI e FEDE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto si apprende a mezzo stampa, i negoziatori di Parlamento e Consiglio Ue hanno recentemente raggiunto un accordo politico sul regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, una proposta della Commissione europea di fine marzo 2022 nell’ambito del pacchetto per l’economia circolare;

la proposta prevede alcune misure come il divieto di distruzione dei vestiti invenduti, l’introduzione di requisiti minimi per la progettazione ecocompatibile di molti prodotti sul mercato e l’introduzione del passaporto digitale per le informazioni, un’etichetta contenente informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti immessi nel mercato unico europeo;

con riferimento a quest’ultimo strumento, l’articolo 8 del testo stabilisce gli elementi che la Commissione deve precisare negli obblighi di informazione in relazione al passaporto digitale del prodotto, ad esempio le informazioni da inserire e i soggetti che possono accedere a tali informazioni. Gli articoli da 9 a 11 stabiliscono le disposizioni necessarie per l’attuazione del passaporto del prodotto. Più nel dettaglio, l’articolo 9 stabilisce i requisiti generali relativi al passaporto del prodotto. L’articolo 10 definisce i requisiti essenziali per la progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto del prodotto. L’articolo 11 stabilisce le norme relative agli identificativi univoci dell’operatore e del sito; l’approvando regolamento contiene numerose prescrizioni a carico degli Stati membri come si evince – tra gli altri – dal considerando n. 86 («se gli Stati membri decidono di ricorrere a incentivi, per premiare i prodotti con le prestazioni migliori tra quelli per i quali sono state stabilite classi di prestazione mediante atti delegati adottati in applicazione del presente regolamento»), dal considerando n. 90 («Affinché le specifiche di progettazione ecocompatibile siano oggetto di opportuni controlli su scala adeguata, gli Stati membri dovrebbero stilare un apposito piano d’azione che indichi i prodotti o le prescrizioni che il presente regolamento individua come prioritari ai fini della vigilanza del mercato e le attività previste per ridurre la non conformità dei prodotti rispetto alle specifiche di progettazione ecocompatibile»), nonché dal considerando n. 101 («È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento»);

inoltre, l’articolo 19 stabilisce una serie di misure che gli Stati membri e la Commissione sono tenuti ad adottare per aiutare le PMI nell’attuazione generale del regolamento e dei futuri atti delegati. Tali misure comprendono orientamenti, assistenza finanziaria e attività di formazione;

il ricorso allo strumento del regolamento europeo consente l’elaborazione di prescrizioni dirette per tutti gli operatori, garantendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di realizzare un mercato pienamente integrato in tutta l’Unione europea assicurando che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri –:

quali misure siano già state attuate o programmate, nell’interesse delle imprese, che vadano nella direzione dell’approvando regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili;

quali interventi, in termini di incentivi e di sostegno all’innovazione tecnologica delle imprese, intenda il Governo porre in essere per anticipare le misure contenute nel citato regolamento nell’ottica di una sua imminente entrata in vigore.
(3-01046)