News24 Ottobre 2023 10:10

Legge di Bilancio. Tutti i provvedimenti per le imprese. Ecco il TESTO


Pronto il testo di bozza della Legge di Bilancio. PMINEWS è in grado di anticiparne il testo. 

Qui di seguito viene pubblicato il testo in PDF e a seguire vengono pubblicati in forma testuale gli articoli afferenti alle imprese:

Capo I
Misure in favore delle imprese

ART. 52.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «annualmente,» sono aggiunte le seguenti dalle seguenti: «la stime degli»; b) dopo le parole «ai sensi dell’articolo 17» è aggiunto il seguente periodo «Sulla base
di tali stime, il Gestore provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità»; c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. A tal fine le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme derivanti

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dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere versate
sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.».

ART. 53.
(Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)

1. L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è abrogato.

2. Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 7. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 3.Per le finalità di cui al comma 2, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50%del valore complessivo dell’investimento agevolato. 4.L’agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014. 5. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 7, il credito d’imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 acquistati o, in caso di investimenti

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immobiliari di cui al citato comma 3, realizzati dal 1°gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 6. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 2, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il
completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle
entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli,

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anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

ART. 54.
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

1. Al fine di assicurare continuità aziendale, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

ART. 55.
(Misure in favore delle imprese)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l’anno 2024 e di 210 milioni di euro per l’anno 2025.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
3. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

4. La dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025.