Qui di seguito PMINEWS pubblica il testo della bozza del Dl Semplificazioni in formato PDF e a seguire in formato testuale prossimo al vaglio del Consiglio dei ministri:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli da 14 a 14-quinquies 19, 19-
bis e 20;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123//CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso
e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre, al fine di assicurare una riduzione
degli oneri amministrativi per cittadini e imprese, misure di semplificazione procedimentale
in materia di filiera alimentare e nel settore del turismo e della navigazione nonché interventi
di semplificazione dei procedimenti amministrativi legati all’evento “morte” e di adottare
misure di semplificazione in materia di attività artigiana e di attività imprenditoriale relative
all’interscambio di pallet, all’industria musicale, in materia di esercizio dell’attività di
strutture per la prima infanzia nonché di introdurre disposizioni in materia di Camere di
commercio, al fine di garantire adeguata rappresentatività alle imprese su base territoriale,
nonché al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo ed, in particolare, della Milestone M1C1-60;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del … ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle
imprese e del made in Italy e il Ministro del turismo;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure di semplificazione in materia di impresa artigiana
Art. 1
(Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi all’esercizio di impresa
artigiana, ai sensi dell’art. 26 della Legge 5 agosto 2022, n. 118)
- Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di esercizio di impresa
artigiana). - L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di
impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del
presente decreto, non sono soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o
comunicazione. - Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l’impresa di cui
all’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. - Restano fermi gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché quelli
previsti dalla normativa dell’Unione europea o posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti. - Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività
non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità
territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.» - Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi
dell’articolo 26, comma 8, della legge n. 118 del 2022, le tabelle B.I e B.II possono essere
integrate e completate. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione
delle tabelle B.I e B.II, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative
successivamente intervenute».
b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le
seguenti parole «di cui agli articoli da 1 a 4».
c) dopo il comma 2 dell’articolo 6, è inserito il seguente comma:
«2-bis Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis del
presente decreto entro il 31 dicembre 2023».
d) sono aggiunte, infine, la Tabella B.I – Attività liberamente esercitabili che non richiedono
titoli abilitativi presupposti e la Tabella B.II – Attività liberamente esercitabili che richiedono
o possono richiedere titoli abilitativi presupposti, di cui all’allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
(Ulteriori misure di semplificazione per le imprese artigiane) - All’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “presso il
Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Ministero delle
imprese e del made in italy”, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie, i criteri e le modalità
di erogazione, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, di un voucher
del valore massimo di 10.000 euro, da impiegare per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche organizzate in Italia negli anni 2022-2023. Ai fini dell’attuazione della misura e
della gestione del predetto fondo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi
di soggetto in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse del fondo, nel limite massimo
dell’1,5%, previa stipula di apposita convenzione.”
Art. 2
(Ulteriori misure di semplificazione per le imprese artigiane) - Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti delle
imprese e le modalità della richiesta, ai fini dell’erogazione, nei limiti delle disponibilità
del Fondo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, di un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia, fatta salva la restituzione
delle somme eccedenti i costi documentati. Con il predetto decreto è altresì individuato
il soggetto gestore con oneri nel limite dell’1,5 per cento delle risorse destinate all’attuazione della presente misura.
Capo II
Misure di semplificazione in materia di filiera alimentare
Art. 3
(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane preconfezionato) - All’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: “, previo
confezionamento ed etichettature riportanti” sono sostituite dalla seguente: “con”».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: “e in imballaggi preconfezionati”
sono soppresse.
Art. 3
(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane preconfezionato) - L’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:
“4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto,
surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, con le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e
con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.
2.L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto
mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato,
deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco con le
indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e con le seguenti
ulteriori indicazioni:
a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto
surgelato;
b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato
né congelato.”
Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50) - All’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
“5. Le disposizioni del comma 4, relative al tenore di sostanza secca solubile, non si applicano
ai prodotti il cui nome è accompagnato da un’indicazione nutrizionale “a ridotto contenuto
di zuccheri” o un’altra indicazione nutrizionale con lo stesso significato per il consumatore
come definito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari.”
Capo II III
Misure di semplificazione in materia di turismo
Art. 5
(Misure di semplificazione per il turismo all’aria aperta) - La lettera A.27 dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31 è sostituita dalla seguente: “gli allestimenti mobili di pernottamento quali
tende anche attrezzate nonchè roulottes, campers, caravan, case mobili e simili con
meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 24 mesi
all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto regolarmente autorizzate sotto il
profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al
suolo, siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche e
siano rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi”. - Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, inserite all’interno di strutture ricettive all’aria aperta previamente
autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da
considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla
determinazione del valore catastale. - All’esclusivo fine della mappatura dell’utilizzo degli spazi all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
prevista dall’all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In
caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la
planimetria aggiornata.
Art. 6
(Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture
alberghiere) - All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lett. e), è
aggiunta la seguente: “e-bis): prevedere la concessione in via temporanea alle strutture
alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici
ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli che non determini
intralcio alla circolazione e autorizzare e prevedere, previo consenso delle parti interessate,
l’individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle
strutture stesse, nel rispetto della vigente normativa in materia;”.
Art. 7
(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina) - All’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lett. d), è aggiunta la seguente: “dbis) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di guida alpina – maestro di alpinismo o di
aspirante guida, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.”. - Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 è soppresso il comma 4;
b) l’articolo 8 è sostituito con il seguente: “8. L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni
ed il rinnovo è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale
di cui all’articolo 9.”;
c) all’articolo 21, comma 2, le parole “delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati
e di quelli” sono sostituite dalle seguenti: “dei ghiacciai e dei terreni”.
Capo III IV
Semplificazione dei procedimenti amministrativi legati all’evento “morte”
Art. 8
(Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte
dell’Ufficiale di stato civile) - Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile in materia di
formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole “è fatta”, sono aggiunte le seguenti: “oppure in formato digitale
e mediante posta elettronica certificata”;
2) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “deve trasmettere” è aggiunta la seguente:
“oppure telematicamente” e dopo le parole “avviso della morte” sono aggiunte le seguenti:
“redatto in formato digitale”;
b) all’articolo 73, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’ufficiale dello stato civile
redige l’atto di morte anche sulla base dell’avviso o dell’accertamento del decesso redatto in
formato digitale e trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento
dell’atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238” .
Art. 9
(Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla
tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri) - Al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile e degli enti locali
in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e
all’affido o alla dispersione delle ceneri, all’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “in carta semplice” sono sostituite dalle aggiunte le seguenti:
“oppure in formato digitale”;
b) al comma 2 il periodo: “per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato
sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso,
deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il
certificato è annotato negli archivi di cui all’articolo 10”, è sostituito dal seguente “sulla
base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve essere
indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta,
e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla
Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla
impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato necroscopico deve essere
annotato a cura dell’Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all’articolo 10”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “L’ufficiale dello stato civile non può accordare
l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei
regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un
medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; l’autorizzazione può essere accordata
anche sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico in cui deve
essere indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte
violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente
dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla
impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato necroscopico deve essere
annotato a cura dell’Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all’articolo 10”.
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti
documenti necessari per l’inumazione e la tumulazione vengono formati e inoltrati
tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero
all’impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta
semplice”. - All’articolo 79 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “resa con qualsiasi mezzo idoneo, anche in
formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e acquisita ai fini del
rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica”.
b) al comma 4 le parole: “L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la
richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal
medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato.” sono sostituite dalle seguenti: “L’autorizzazione
di cui al comma 1 è concessa sulla base di sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT,
certificato necroscopico in cui deve essere indicata, se del caso, la esistenza di indizi di morte
dipendente da reato o di morte violenta, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso,
trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e
dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo. Il certificato
necroscopico deve essere annotato a cura dell’Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui
all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti
necessari per la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del
Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all’impresa funebre incaricata
e ai gestori di crematorio, per via telematica”. - All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) è soppressa;
a) alla lettera a), dopo il periodo “l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello
stato civile del comune di decesso, che la rilascia”, le parole “acquisito un certificato in
carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il
nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere
può essere cremato” sono sostituite dalle parole “secondo le disposizioni di cui al D.P.R.
285/90 art. 79 comma 4”.
b) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
1) “a-bis): “Le autorizzazioni all’affido o dispersione delle ceneri sono rilasciate, per via
telematica, dall’Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso sulla base dell’avviso di
morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in
possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico
curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo”;
2) “a-ter): “Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione e
l’affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del
Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all’impresa funebre incaricata
e ai gestori di crematorio, per via telematica”;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla
volontà di cremazione e affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo,
anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante e sono acquisite,
ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica”. - L’articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130 è sostituito dal seguente: ”2.
Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite
per il servizio pubblico di cremazione di cadaveri, resti mortali e resti ossei, le tariffe uniche
da applicarsi su tutto il territorio italiano in esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a
prescindere dalle forme gestionali dei poli crematori definite dai singoli comuni, nonché le
tariffe massime da applicarsi per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle
apposite aree all’interno dei cimiteri”
Capo V
Misure di semplificazione del Codice della navigazione
Art. 10
(Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco) - All’articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al
secondo comma dell’articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al
medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici
di linea o privati di carattere locale e nazionale, l’autorità marittima competente per il porto
di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si
faccia luogo all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza,
qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare
il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell’ambito dei
porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime”;
b) al comma 2, dopo le parole: “all’autorità marittima” sono inserite le seguenti: “che ha
rilasciato l’autorizzazione”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione
di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa,
previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all’autorità marittima
che ha rilasciato l’autorizzazione dell’effettiva composizione dell’equipaggio di ciascuna
nave o galleggiante”.
Art. 11
(Forma del contratto) - All’articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 331, il
contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico
ricevuto dall’autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all’estero,
dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o
dell’armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio diversi dal
comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di
nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un
suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria
sottoscrizione, fermo restando l’obbligo di procedere, alle annotazioni e alle convalide
previste dall’articolo 357, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del presente codice
(navigazione marittima). Il contratto è conservato fra i documenti di bordo”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il contratto deve, a pena di nullità, essere
annotato dall’autorità marittima sul ruolo equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal
primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo comma”.
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330.”.
Art. 12
(Modalità delle annotazioni) - Al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 224 è sostituito dal seguente: “Art. 224. Modalità delle annotazioni. – Fatto salvo
quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite
dall’ufficiale o da altro funzionario dell’ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le
firma apponendovi il timbro d’ufficio e la menzione della propria qualifica.
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del
comandante della nave, l’ufficiale o il funzionario che l’ha eseguite, provvede altresì a darne
comunicazione, entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle
forme previste dalla legge.
Nei casi previsti dall’art. 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di
imbarco e sbarco dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto
ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma
apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione,
entro quindici giorni, all’ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste
dalla legge.”.
b) l’articolo 226 è abrogato.
Art. 13
(Annotazioni relative alle persone arruolate) - Al terzo comma dell’articolo 357 del regolamento per la navigazione marittima sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “stipulati in località̀ estera dove non sia autorità consolare” sono sostituite dalle
seguenti: “stipulati ai sensi dell’articolo 328 del codice”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La convalida del contratto di arruolamento può̀
essere effettuata anche in formato digitale”.
Art. 14
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore) - All’articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: “telegraficamente” è sostituita dalle seguenti: “in formato
elettronico”;
b) al terzo comma, dopo le parole: “porto d’imbarco” sono inserite le seguenti: “ , anche in
formato digitale, ”.
Capo VI
Ulteriori misure di semplificazione
Art. 15
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)
1.Gli articoli da 17-bis a 17-quater del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito con
modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
“Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di
applicazione e definizioni) - Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione
ed il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili
in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non
interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse
disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di
fuori del territorio nazionale. - Ai fini dell’istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite
carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l’assemblaggio, il carico, l’immagazzinamento,
la movimentazione, l’accatastamento, il trasporto o l’esposizione di merci e di carichi. Essa
può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;
b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati
tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi
di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;
d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di
vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro
pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d’ordine 9.4 e
successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: sono le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:
i essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione,
riconoscibili ed identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);
ii avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono
documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
iii avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti
terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e
riparatori autorizzati all’uso del marchio;
iv pubblicare sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le
caratteristiche di qualità e l’eventuale classificazione dei pallet;
v adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di
appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuandone il calcolo e
pubblicarne il valore sul proprio sito web ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza
(EPAL, EUR-UIC, altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet
al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.
Art. 17-ter.
(Disciplina del sistema di interscambio di pallet) - Fermo restando l’art. 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque
titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate
nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all’articolo 17-bis, sono obbligati
alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o
in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come
definita nelle emanande linee guida di cui al comma 12 del presente articolo, di un uguale
numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative
assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a
discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui
all’articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono
modificabili dai soggetti riceventi. - Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal
committente, l’obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla
restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente
dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. - In caso di impossibilità a provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto
obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di un buono pallet, digitale o
cartaceo e può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta da parte del
soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali che
verranno definite nelle emanande linee guida, il proprietario dei pallet predispone un buono
pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il
soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna
dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi 24 mesi
dall’entrata in vigore della presente norma sarà valido solo il buono pallet in formato
digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla
restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest’ultimo e deve contenere:
data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto
obbligato alla restituzione, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in
mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono,
tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet
conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo
medesimo ai sensi dell’articolo 1996 c.c., oltre a quanto previsto al comma 4. La mancata
indicazione sul buono pallet di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il
possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato
alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet,
determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. - La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del
buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l’obbligo, per il soggetto
obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun
pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all’emittente, al momento della
restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo,
determinato ai sensi del comma 9. - Il possessore del buono pallet che non ponga in essere, entro sei mesi dalla data di
emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con
adeguato preavviso, all’indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto
obbligato alla restituzione, non potrà richiedere il pagamento previsto dal precedente
comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall’emissione del buono pallet. In tal caso, il
possessore del buono pallet dovrà procedere ad una richiesta di recupero dei pallet nei
confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale dovrà rendersi disponibile entro
i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenisse
entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione sarà tenuto al pagamento
in conformità al comma 4 che precede. - In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet
il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari
al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso
al destinatario, determinato ai sensi del successivo comma 9, moltiplicato per il numero di
pallet non restituiti. - Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla
tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell’interscambio di pallet sono tenuti a far
riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi
registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali
dei Sistemi-pallet (art. 17-bis comma 2 lett. e). - Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 17-bis è
nullo. - Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare
il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito. I Sistemi
pallet pubblicano sul proprio sito web il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei
mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze
indicate al comma precedente, si applica l’ultimo valore pubblicato. - I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l’attività di
monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet
ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni. - I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai
Sistemi pallet e alle autorità competenti. - Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non
provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all’ultimo dato pubblicato sul
proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento. - Fermo restando l’efficacia e l’applicabilità degli articoli 17-bis e 17-ter dall’entrata in
vigore dalla presente norma, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d’intesa con i Sistemi-pallet, redigono linee
guida operative, non contrastanti con la presente norma, alle quali verrà data adeguata
pubblicità e che verranno trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.” - Dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.
Art. 16
(Misure urgenti di semplificazione per l’industria musicale) - All’articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: “1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1
non si applica per i supporti contenenti musica registrata”.
Art. 17
(Misure di semplificazione in materia di esercizio di attività di strutture per la prima
infanzia) - Al punto n. 104 della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
il riferimento all’autorizzazione è sostituito con “SCIA / SCIA Unica”.
Art. 18
(Disposizioni in materia di Camere di commercio) - Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Qualora, a seguito dei
processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da
successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che
accorpano più di tre almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di
entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è
fissato in 30 consiglieri”;
b) all’articolo 14:
1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due
volte».
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per le camere di commercio i cui
consiglieri sono individuati ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal
presidente e da un numero di membri pari a 9.” - Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di più di tre almeno quattro
circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015,
n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio
territoriale. - Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 1, trova
applicazione l’articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto
dall’articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Art. 19
(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro) - All’articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “sul piano nazionale” aggiungere le seguenti: “, ovvero
dalle strutture territoriali ad esse annesse,”;
b) al comma 5, dopo le parole “sul piano nazionale” aggiungere le seguenti: “, ovvero
dalle strutture territoriali ad esse annesse,”.
Art. 20
(Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per gli aiuti di stato) - All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125»;
c) al comma 127 le parole: «125-bis» sono soppresse.
Art. 21
(Semplificazioni per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici) - All’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: “competente per territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “nel quale
l’esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale”;
b) dopo le parole: “della legge 7 agosto 1990, n. 241”, sono aggiunte le seguenti: “, ed è
consentita in tutto il territorio nazionale”.
Art. 22
(Diposizioni in materia di traduzioni giurate) - In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366,
le attestazioni di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale e il giuramento
con la formula “di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi allo scopo
di far conoscere la verità” possono essere sottoscritti con firma digitale dal traduttore.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a richiedere ed accettare le attestazioni e il
giuramento delle traduzioni esclusivamente sottoscritte con firma digitale e inviate in
modalità telematica.
Art. 23
(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive) - All’articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le
parole “e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,” sono soppresse e
dopo le parole “Ministro dell’economia e delle finanze.” sono aggiunte le seguenti “, e a
favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy”
Art. 24
Misure in materia di Banco Nazionale di prova
(attualmente è in fase di condivisione con UL MIT) - All’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dopo la lettera
n) è inserita la seguente lettera: “n – bis) concernenti gli acquisti effettuati dal Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2020, n. 193, con riferimento alle
munizioni di prova, alle attrezzature e ai sistemi anche informatici necessari per
l’effettuazione delle prove, ai ricambi ed ai servizi di manutenzione afferenti a dette
attrezzature;”
Art. 24
(Strumenti di misura contatori idrici) - All’articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 le parole
“con decreto del Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti “con
decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy”.
Capo VII
Misure di semplificazione in materia di spettacolo
Art. 25
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e
proiezioni cinematografiche) - L’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:
“1. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il
teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in
un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo
di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli
dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio
analogo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni eventualmente imposte dal Questore
ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773. - Il comma 1 non si applica ai casi di cui all’articolo 143 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 e quando gi spettacoli debbano svolgersi in luoghi di
eccezionale valore storico o artistico individuati secondo quanto previsto dal Decreto del
ministero della Cultura 30 novembre 2021, rep. n. 426, così come modificato dal decreto 21
giugno 2022, rep. n. 252, o per i quali il comune abbia espressamente previsto
l’applicazione degli artt. 68, 69 o 80 TULPS. - La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e
l’orario in cui si effettua lo spettacolo e, in caso di svolgimento su spazi e aree pubbliche,
gli estremi dell’autorizzazione all’occupazione rilasciata dall’Amministrazione
competente, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, nonché da una relazione dell’organizzatore che illustra le misure adottate in
materia di safety e security e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo
degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei
geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti per
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. - L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione
della segnalazione all’amministrazione competente.”
Art. 26
(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli fino a 300 persone) - Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 68, primo comma, il secondo periodo è sostituito come segue: “Per eventi
fino ad un massimo di 300 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,
la licenza e l’autorizzazione di cui all’art. 19 comma 1 punto 9 del D.P.R. 616/1977 sono
sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo.”;
b) all’articolo 69, il secondo periodo è sostituito come segue: “Per eventi fino ad un
massimo di 300 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
e l’autorizzazione di cui all’art. 19 comma 1 punto 9 del D.P.R. n. 616/1977 sono sostituite
dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del
1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.” - Al comma 2 dell’art. 141 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 le parole “pari o
inferiore a 200 persone” sono sostituite dalle seguenti: “pari o inferiore a 300 persone”.