News26 Settembre 2023 15:27

Dl Proroghe, bozza verso il Cdm di giovedì. IL TESTO

Dovrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma con ogni probabilità giovedì prossimo, lo “schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Una bozza di decreto che, stando al testo visionato da PMINEWS, in parte recupera lo stralcio della prima bozza del Dl Energia circolata alla fine della settimana passata. In totale si tratta di 11 articoli, compresa l’entrata in vigore che si occupano della “Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione” fino al 31 dicembre 2023, della Rideterminazione del valore delle cripto-attività, della 2Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi”, di Assegnazione agevolata ai soci, della “Proroga fondi indennizzi risparmiatori” fino al 15 ottobre, delle “Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”, oltre a proroghe in materia sanitaria, universitaria e di istruzione. Previsti infine nuovi “Termini di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum” e “Proroghe di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Qui di seguito PMINEWS pubblica il testo in formato testuale e in pdf.

Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazione, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, nonché al fine di garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…; 1

26.09.2023 ore 11

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze…;

EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023.

ART. 2.

(Rideterminazione valore delle cripto-attività)

1. All’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «al 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 novembre 2023».

ART. 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

ART. 4.

(Assegnazione agevolata ai soci)

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

ART. 5.

(Proroga fondi indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’articolo 4, comma 3-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

ART. 6.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023»;

b) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».
2. All’articolo 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023»;
b) al comma 8, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse utilizzate sono ridestinate, fino a concorrenza della suddetta spesa, al finanziamento … , anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

ART. 7.
(
Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».

ART. 8.

(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell’ambito della tornata dell’Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all’articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231- bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 9.

(Termini di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum)

1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate fino alla compiuta realizzazione della piattaforma di cui all’articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell’indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l’Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente all’Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla Area Assistenti, già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6 ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l’inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all’Area Assistenti già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l’amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all’ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di mobilità temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell’amministrazione

5. In ragione delle finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l’onorario giornaliero di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell’Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l’Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

6. Per le ulteriori attività in materia referendaria e elettorale svolte dal personale degli Uffici della Corte di Cassazione sono previste prestazioni di lavoro straordinario, ai cui compensi si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

7. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Proroghe di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».

ART. 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.