News17 Maggio 2023 12:32

Internet, interrogazione Pastorella (A-IV-RE): su limitazioni scelta linee FTTH-PON

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00846

presentato da

PASTORELLA Giulia

testo di

Martedì 16 maggio 2023, seduta n. 103

  PASTORELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 3 comma 1 del Regolamento «Open Internet» (Regolamento UE 2015/2120) stabilisce che «gli utenti finali hanno il diritto di (…) utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet»;

la delibera AGCOM 348/18/CONS, in linea con il principio del «punto passivo terminale di rete», prevede che «nell’ambito delle apparecchiature terminali (…) ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente», con il conseguente riconoscimento della libera scelta per tutti gli apparati in sede utente a valle della presa a muro;

tuttavia, nel luglio 2019 AGCOM ha concesso una parziale deroga alla suddetta delibera che, sulla base delle «condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale» allora riscontrate, deroga il principio di libertà di scelta per gli apparati terminali da parte dell’utente per quanto riguarda le linee di connessione FTTH-PON;

ad oggi non pare sussistere alcuna «obiettiva necessità tecnologica», così come prevista dalle linee guida del BEREC (inter alia, BoR (20) 46), idonea a giustificare tale persistente limitazione della libertà di scelta degli apparati terminali per le linee FTTH;

significativo, in tal senso, è che in altri paesi europei, come Paesi Bassi e Germania, la libera scelta degli apparati sia invece pienamente riconosciuta, anche per servizi FTTH-PON;

la diffusione della fibra ottica FTTH-PON cresce a ritmi accelerati, anche grazie agli investimenti diretti all’obiettivo del PNRR di raggiungere la piena copertura del territorio in banda ultralarga ad almeno 1 Gbps entro il 2026;

di conseguenza, in assenza di interventi correttivi, parte dei cittadini e delle imprese italiane vedrà limitata la propria libertà di scelta e di controllo sulla propria rete privata;

al contempo, le limitazioni all’interoperabilità tra gli apparati FTTH danneggiano la concorrenza sul mercato dei servizi di accesso ad Internet in banda ultralarga, sui mercati delle apparecchiature terminali e dei servizi di rete privata, oltre a pregiudicare la resilienza delle reti nazionali in fibra ottica –:

se sia a conoscenza di questa limitazione e quali iniziative, in particolare di carattere normativo, intenda adottare per definire in via generale il principio del «punto passivo terminale di rete», al fine di assicurare una più ampia attuazione della libera scelta dell’utente su tutti gli apparati attivi presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla natura della linea di connessione.
(5-00846)