News3 Maggio 2023 14:07

Farmaceutica, interrogazione Scalfarotto (IV Senato): su Tribunale unificato brevetti a Milano

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00423

presentata da

IVAN SCALFAROTTO
martedì 2 maggio 2023, seduta n.063

SCALFAROTTO – Ai Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy e della salute. – Premesso che:

l’industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa ed è dunque fondamentale che a Milano vengano assegnate le competenze della sede centrale del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti (UPC, Unified Patent Court), già assegnata alla città di Londra, con la prospettiva di fare del capoluogo lombardo l’Innovation Hub europeo per il processo di innovazione industriale di questo settore, attirando in Italia importanti investimenti stranieri;

da notizie di stampa risulta che vi è il rischio concreto che la riassegnazione del TUB a Milano possa concludersi con competenze molto ridotte rispetto a quelle originariamente attribuite a Londra, che comprendevano tutti i brevetti chimico-farmaceutici (mentre quelli elettronici sono destinati a Parigi e quelli meccanici a Monaco). In pratica, si teme che, con l’accordo del Governo italiano, Milano debba alla fine cedere alla sede di Parigi i brevetti chimico-farmaceutici per cui vi sia un “Supplementary Protection Certificate” (oggi concesso per la maggioranza di quelli che portano a un farmaco sul mercato) e tutto il resto della chimica alla sede di Monaco;

la riassegnazione a Milano della sede già destinata a Londra è conforme all’art. 87.2 dell’Accordo UPC, che prevede che il Comitato amministrativo possa modificare l’Accordo per adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o a una modifica del diritto dell’Unione: e la “Brexit” configura appunto quest’ultima ipotesi. Non così la spartizione delle competenze già assegnate a Londra, perché una spartizione non rientra nel novero delle modifiche che il Comitato amministrativo UPC può adottare e per essere attuata legittimamente richiederebbe la stipula e la ratifica da parte di tutti gli Stati di un accordo modificativo;

questa spartizione di competenze, a parere dell’interrogante, sarebbe di enorme pregiudizio, non solo all’Italia ma all’intero sistema. Essendo probabilmente illegittima, perché operata dal Comitato amministrativo, la spartizione darebbe luogo a contestazioni nelle cause chimiche e farmaceutiche che fossero proposte alle sedi centrali di Parigi e di Monaco. Questo comporterebbe che tali cause sarebbero rallentate, o persino bloccate, se per dirimere la questione fosse necessario, com’è probabile, l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

questo smembramento di competenze renderebbe inoltre ingestibile il sistema, perché in molti casi moltiplicherebbe le cause in campo chimico-farmaceutico. Non si potrebbe infatti chiedere la revoca o la dichiarazione di non contraffazione di tutti i brevetti relativi a uno stesso prodotto in uno stesso processo in tutti i casi in cui la loro classificazione non fosse omogenea, perché solo alcuni dispongono di un SPC (e per essi la causa andrebbe a Parigi) o perché dei rimanenti alcuni sono classificati come chimici (dunque destinati a Monaco) e altri come farmaceutici (e quindi a Milano). Tutto questo impedirebbe una trattazione congiunta, invece indispensabile, sia per ridurre i costi di causa, sia (e soprattutto) per impedire esiti incoerenti: ciò è tanto più importante, poiché questo smembramento di competenze potrebbe indurre molte imprese a brevettare Stato per Stato, rendendo il sistema del Brevetto unitario poco appetibile e quindi anche l’Europa molto meno interessante per gli investimenti stranieri in campo chimico-farmaceutico,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a livello diplomatico per assicurare a Milano l’assegnazione della sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, già destinata a Londra senza modificarne le competenze, cosicché le tre sedi centrali divengano operative tutte insieme conservando senza modifiche il portafoglio di competenze originariamente concordato;

nel caso in cui il Comitato amministrativo deliberasse il suddetto ridimensionamento, se il Governo intenda esercitare in ogni caso la facoltà di cui all’articolo 87, paragrafo 3, dell’Accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro dodici mesi dalla decisione del Comitato, la volontà di non volersi vincolare a tale decisione, comportando la convocazione di un’apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti, al fine di portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese, che, a differenza della riassegnazione della sede, non rientra neppure nei poteri del Comitato amministrativo.

(4-00423)