News2 Maggio 2023 14:00

DL Lavoro, ecco lo schema approvato il 1° maggio in Cdm. Ecco cosa prevede

Qui di seguito è pubblicato lo schema DL lavoro approvato il 1° maggio in Cdm, con tutte le novità e le modifiche:

(1°maggio)

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, e in particolare l’articolo 1, commi 318 e 321;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale; 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l’azione di Governo in materia di rafforzamento dell’attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell’applicazione delle nuove misure di contrasto all’esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l’accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’istruzione e del merito, delle infrastrutture e dei trasporti, per il turismo, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per la disabilità;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

(Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)

ART.  1

(Assegno di inclusione)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

ART.  2

(Beneficiari)

1. L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o con almeno sessant’anni di età. 

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; 

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 

1) un valore dell’indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560. annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare; 

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

d) per il richiedente l’Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all’articolo 6, comma 4;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; 

e) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni: 

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; 

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; 

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano: 

a) le erogazioni relative all’assegno unico e universale; 

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; 

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell’arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute. 

ART.  3

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. 

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile. 

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

5. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade. 

6. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi. 

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART.  4

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’ articolo 7. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo 3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. 

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. 

4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l’impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. 

6. L’avvio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione”. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. 

ART.  5

(Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL)

1. Al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL. Il Sistema informativo consente l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all’articolo 1.

2. Nell’ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell’Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dal comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall’altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.  

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate commi 1, 2 e 3, all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. 

2. La valutazione multidimensionale di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

3. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. 

4. Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5. 

5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

 a) i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

 b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; 

c) i componenti affetti da patologie oncologiche; 

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell’Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 5. 

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Una quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell’Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto del relativo Fondo e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all’attuazione dell’Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite. 

10. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse all’effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “n. 285,” sono inserite le seguenti: “nonché, a decorrere dall’anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,”.

ART.  7

(Controlli)

1. I controlli ispettivi sull’Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL, e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio. 

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l’INL, l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

ART.  8

(Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all’articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all’articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, comma 1, numeri da 1) a 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. In tutti gli altri casi di cui al comma 3, quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio di cui all’articolo 1, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all’articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

e) non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 12, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore; 

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; 

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all’articolo 3.

7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.» 

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all’articolo 4, comma 8. 

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, l’Assegno di inclusione può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all’articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L’INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento dell’Assegno di inclusione, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.  I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.

13. All’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione”.

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l’erogazione del beneficio di cui all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. 

16. Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all’articolo 1.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 5 che hanno in carico la posizione dell’indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 comma 14 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

ART.  9

(Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

ART.  10

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto  nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di  lavoro  subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento  dei  complessivi contributi  previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel  limite  massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

3. L’incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all’articolo 6, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all’articolo 5 comma 1 lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all’articolo 2, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all’ottanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso di cui all’articolo 14, comma 4, lett. b) della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

6. Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle impresa e del made in Italy.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

ART.  11

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull’attuazione dell’Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell’Assegno di inclusione e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. 

3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l’attuazione dell’Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intende riferita anche all’Assegno di inclusione. 

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.  La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

ART.  12 

(Strumento di attivazione)

1. Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, lo Strumento di attivazione, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di attivazione rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. 

2. Lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Lo Strumento di attivazione può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4. Lo Strumento di attivazione è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 

3. L’interessato chiede di accedere allo Strumento di attivazione con le modalità telematiche indicate all’articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all’articolo 5, attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ad esclusione della lettera b), n. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 6, 7 e 9, rimanendo fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento. 

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario dello Strumento di attivazione deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può  previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5, l’interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al periodo precedente, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 4.

8. L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività di cui sopra. In mancanza di tale conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari della Misura di attivazione si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Allo Strumento di attivazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all’articolo 4, commi 1 e 7, all’articolo 6, comma 7 e agli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all’articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all’articolo 4, comma 7,  per i beneficiari dello Strumento di attivazione e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo+ nella programmazione 2021-2027. 

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento, criticità nell’attuazione dello Strumento di attivazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le Regioni e le Province Autonome che presentano particolari ritardi nell’attuazione della misura e, d’intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all’articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, dello Strumento di attivazione, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l’inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo. 

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.  13 

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All’articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.

3. Al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. 

4. All’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter”. 

5. L’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificatosostituito dal seguente: “313. Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra al primo periodo non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo precedente, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023”.

6. L’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificatosostituito dal seguente: “314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L’attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10 è autorizzata la complessiva spesa di 5.615,2 milioni di euro per l’anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l’anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l’anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l’anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l’anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l’anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l’anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l’anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4: 5.528,2 milioni di euro per l’anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l’anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l’anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l’anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l’anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l’anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l’anno 2030, 5.957,0 milioni di euro per l’anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all’articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l’anno 2024, 140,8 milioni di euro per l’anno 2025, 143,6 milioni di euro per l’anno 2026, 145,0 milioni di euro per l’anno 2027, 146,5 milioni di euro per l’anno 2028, 147,9 milioni di euro per l’anno 2029, 149,4 milioni di euro per l’anno 2030, 150,9 milioni di euro per l’anno 2031, 152,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 154,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all’articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l’anno 2024, 9,1 milioni di euro per l’anno 2025, 9,1 milioni di euro per l’anno 2026, 9,1 milioni di euro per l’anno 2027, 9,3 milioni di euro per l’anno 2028, 9,3 milioni di euro per l’anno 2029, 9,4 milioni di euro per l’anno 2030, 9,7 milioni di euro per l’anno 2031, 9,7 milioni di euro per l’anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

9. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico dello Strumento di attivazione di cui all’articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la complessiva spesa di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.406,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l’anno 2025, 981,7 milioni di euro per l’anno 2026, 603,8 milioni di euro per l’anno 2027, 604,2 milioni di euro per l’anno 2028, 604,7 milioni di euro per l’anno 2029, 605,2 milioni di euro per l’anno 2030, 605,7 milioni di euro per l’anno 2031, 606,2 milioni di euro per l’anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dello Strumento di attivazione di cui all’articolo 12: 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l’anno 2025, 935,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all’articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l’anno 2024, 104,2 milioni di euro per l’anno 2025, 44,6 milioni di euro per l’anno 2026, 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, 45,5 milioni di euro per l’anno 2028, 46,0 milioni di euro per l’anno 2029, 46,4 milioni di euro per l’anno 2030, 46,9 milioni di euro per l’anno 2031, 47,4 milioni di euro per l’anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all’articolo 10, commi 4 e 5: 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023 cui si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni. 

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l’INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all’atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi dei commi da 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.  

12. L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, incentivi e contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai benefici, incentivi e contributi concessi ai sensi degli articoli da 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli da 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa. 

14. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente Capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

(Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi)

ART. 14

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo le parole: «“presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;.»”;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” sono aggiunte le seguenti parole «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all’articolo 25, comma 1.

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;”; 

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;

e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”;

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.”;

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

ART.  15

(Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva)

1. Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali di cui all’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.  16

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART.  17

 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024.

2. I requisiti e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

“784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.”.

5. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: “percorsi di alternanza” sono aggiunte le seguenti: “, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi PCTO e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO”;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente: “41-bis. Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”, assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO.”

Capo III

(Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro)

ART.  18

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

ART.  19 

 (Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

ART. 20

(Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. All’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sono aggiunti, al sesto periodo comma , è inserito il seguente i seguenti: “Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con risorse dei programmi di cui all’articolo 9, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le risorse di cui al periodo precedentesesto comma  possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto periodo comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione”.

ART.  21

(Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale)

(n. 3 versioni – in verifica MEF)

Versione 1

1. Con effetto dal 1° gennaio 2023 all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto.”.

2. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del dal comma 1 , le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 28 milioni di euro per l’anno 2023, di 30,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 32,7 milioni di euro per l’anno 2025, di 33,6 milioni di euro per l’anno 2026, di 34,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 35,0 milioni di euro per l’anno 2028 e di 35,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l’anno 2023, di 30,2 milioni di euro per l’anno 2024, di 32,7 milioni di euro per l’anno 2025, di 33,6 milioni di euro per l’anno 2026, di 34,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 35,0 milioni di euro per l’anno 2028 e di 35,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo….

 Versione 2

1. Con effetto dal 1° gennaio 2023, all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto infine il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al presente comma è, altresì, riconosciuta, qualora nel corso della sua fruizione intervenga il decesso di un genitore, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.”. 

2. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 , le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 3 milioni di euro per l’anno 2023, 5,3 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 10,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,5 milioni di euro per l’anno 2027, 11,8 milioni di euro per l’anno 2028 e di 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l’anno 2023, 5,3 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 10,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,5 milioni di euro per l’anno 2027, 11,8 milioni di euro per l’anno 2028 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo ……

Versione 3

1. Con effetto dal 1° gennaio 2023, all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.”.

2. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del presente comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 11,2 milioni di euro per l’anno 2023, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13,0 milioni di euro per l’anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11,2 milioni di euro per l’anno 2023, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13,0 milioni di euro per l’anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo ……

ART.  22 

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. 

2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

ART.  23

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza di disposizioni di cui alla lettera a) nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. è abrogato.

2. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

 3. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, con l’eccezione delle attività stagionali, è corrisposto un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato. L’importo è ridotto a euro __ in caso di contratto di durata inferiore a ventiquattro mesi e non è dovuto per i contratti di durata inferiore a dodici mesi.

ART.  24

(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015) 

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

“1-quater:  Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico di cui al comma 5-bis entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.”.

ART.  25

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.”.

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro”.

2. All’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di  monitoraggio integralmente automatizzati  deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della  gestione  o  della  cessazione   del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo per il resto quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale”.

ART.  26 

(Incentivi all’occupazione giovanile)

(DUE VERSIONI COMMA 5)

1. Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L’incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

3. Il contributoL’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale. 

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 per complessivi 80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e per l’anno 2024 per 51,8 milioni di euro a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-20227, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle  procedure dei predetti programmi, Con decreto adottato da, si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa. 

COMMA 5 VERSIONE B

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l’anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma

6.Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l’ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167,  della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed all’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche al fine di assicurare l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 previsto dalle disposizioni di copertura finanziaria delle predette misure, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

ART.  27

(Rifinanziamento Centri Assistenza Fiscale)

1. In considerazione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.  230,  nonché all’introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2019, n. 19,  per  l’anno  2023 sono incrementati di 30 milioni di euro gli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre n. 160, limitatamente alle attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU  a  fini  ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per  le  attività legate all’assistenza nella  presentazione  della  DSU  a  fini  ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023 le risorse complessive di cui all’articolo 1 comma 479 della legge 27 dicembre  2019 n. 160,  come modificato dal comma 1 del presente articolo non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successiva alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 28

(Interventi a sostegno dell’occupazione presso Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di promuovere l’occupazione presso le unità produttive dell’Agenzia Industrie Difesa, di cui all’articolo 48 del codice dell’ordinamento militare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, nonché di valorizzare e incrementare le competenze già esistenti, per l’apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell’Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l’anno 2023 e di euro 9.000.000 per l’anno 2024. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART.  29

(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone)

(IN VERIFICA MEF)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Ai fini riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime di imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l’acquisto di gasolio.

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.”.

2. L’articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

“503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

“503-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli”.  

ART.  30

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l’esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART.  31

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre  1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30  attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.  

ART. 32

(contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale)

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. b), dopo le parole “10.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”;

b) al comma 14, lett. a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

ART. 33

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche social può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

2. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante specifico stanziamento pari a euro 13 milioni per l’anno 2023 e a euro 900.000 per l’anno 2024 a valere sul “Fondo per occupazione e formazione” dello stato di previsione di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’INPS provvede al monitoraggio della spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non possono più essere accolte ulteriori domande.

ART. 34

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All’articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell’importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti.».

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell’Ateneo statale inadempiente, l’assegnazione, per l’anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all’1% di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 581, Tab. 1 Quadro assegnazione iniziale, colonna 1.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

2. Il decreto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 35

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia

in amministrazione straordinaria)

1. All’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al primo periodo dopo le parole: “di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” sono inserite le seguenti: “consentendo, altresì, l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro”; 

b)      dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Può essere concessa un’ulteriore proroga di sei mesi al termine dei 12 mesi di cui al primo periodo soltanto previa attivazione di un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 a seguito di parere positivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali»;

c)      al secondo periodo le parole “e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2024”;

d)      al terzo periodo dopo le parole: “di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e di 135,1 milioni di euro per il primo semestre del 2024”.

2. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al secondo periodo dopo le parole: “di 99,9 milioni di euro per l’anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e di 61,1 milioni di euro per il primo semestre del 2024”;

b)      al quarto periodo dopo le parole: “di 99,9 milioni di euro per l’anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e di 61,1 milioni di euro per il primo semestre del 2024”.

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

ART.  36

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l’anno 2023 e in 152 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l’anno 2023 e a 152 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo…

ART.  37

(Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142.200.000 di euro per l’anno 2023, 12.400.000 di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo…

ART.  38

(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di XXX nell’anno 2024.

ART. 39

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia,  un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Ministro delegato alla famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell’ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento. 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede …

ART.40

(Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi

2.All’articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 1, comma 471». 

3. Nell’esercizio dei diritti dell’azionista inerenti l’approvazione della politica di remunerazione di cui all’articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell’economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che vengano adottate strategie dirette a contenere i costi, volte a privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali, 

Capo VI

Disposizioni finali 

ART. 41

(Entrata in vigore)

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.