News23 Dicembre 2022 13:36

Milleproroghe, ecco il testo uscito dal Cdm e le misure relative al Mimit

Di seguito il pdf del testo del Milleproroghe uscito dal Cdm e le misure inerenti alle imprese: 

ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

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5. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». MIMIT

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ART. 9
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

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1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-

ter,» sono sostituite dalle parole: «e per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 salvo quanto

previsto al comma 1-ter,»;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Per gli anni dal 2022 al 2025 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al

comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi

di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Per gli anni

da 2023 al 2025 sono incluse le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di cui

all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;

c) al comma 5-bis il periodo compreso fra « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022»

e « per l’anno 2026» è sostituito dal seguente: « Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio

2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4

milioni di euro per l’anno 2022, 223,6 milioni di euro per l’anno 2023, 363,2 milioni di

euro per l’anno 2024, 387,5 milioni di euro per l’anno 2025, 325,4 milioni di euro per

l’anno 2026, 200,7 milioni di euro per l’anno 2027, 82,5 milioni di euro per l’anno 2028

e 12,1 milioni di euro per l’anno 2029 »;

d) al comma 5-bis dopo il periodo compreso fra «Per le imprese o gruppi di imprese con

un organico superiore» e «spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore» è

aggiunto il seguente:

«Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 il limite minimo di unità lavorative in

organico di cui al precedente periodo non può essere inferiore a 500 unità e qualora

almeno il cinquanta per cento dei lavoratori assunti secondo le previsioni del medesimo

periodo non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento dell’assunzione,

la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per un importo calcolato sulla

base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore,

opera per ulteriori ventiquattro mesi, anziché per dodici mesi»;

e) al comma 7 il periodo compreso fra « I benefici di cui al comma 3 e « per l’anno 2024»

è sostituito dal seguente: « I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono

riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019,

di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di

256,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 472,2 milioni per l’anno 2023, di 499,6 milioni

di euro per l’anno 2024, di 541,4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 374,5 milioni di

euro per l’anno 2026».

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ART. 12
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

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2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle Imprese e del made in Italy e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023.